Manutenzione infissi: a chi spetta nei locali commerciali in affitto?
Manutenzione infissi: una necessità da non rimandare
La manutenzione infissi, spesso, è un’attività che si tende a rimandare. “Non ho il tempo” o “non ho al momento la disponibilità economica” sono le principali giustificazioni sollevate dai proprietari.
Come ti abbiamo sottolineato nei nostri precedenti approfondimenti spetta al proprietario la sostituzione infissi negli appartamenti e nei locali commerciali. Ma cosa succede quando si tratta di una semplice operazione di manutenzione?
Continuando a leggere ti spiegheremo:
Manutenzione infissi e serramenti. Cosa prevede la legge italiana?
La legislazione italiana distingue tra la manutenzione straordinaria e quella ordinaria. La differenza va oltre una semplice aggiunta ortografica. Quelle che si precisano, nel codice civile, sono le regole che devono seguire proprietari e affittuari.
In generale si può affermare che la sostituzione infissi spetta al proprietario. Stesso obbligo vale per persiane o serramenti se vengono cambiate in tutto o in parte.
Non tutte le operazioni, però, devono essere considerate responsabilità dei proprietari perché, in alcuni casi, bisogna valutare la normale usura. La manutenzione infissi, intesa come cura del bene affidato dal locatore al locatario, deve essere un dovere dell’affittuario. Un calcolo sul bene che prescinde dal luogo nel quale sono stati montati gli infissi. Non bisogna distinguere tra un locale commerciale o un’abitazione privata: il criterio regolatore è sempre lo stesso.
Come distinguere manutenzione ordinaria e straordinaria per finestre?
Il codice civile italiano indica una definizione delle regole contrattuali ma cosa bisogna considerare come intervento di manutenzione ordinaria?
La normativa prevede, anche per i locali commerciali, che l’inquilino si faccia carico delle spese dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso.
Prima di presentare il conto al padrone di casa o del locale a uso commerciale, dunque, bisogna verificare la tipologia di intervento. La manutenzione straordinaria, infatti, è quella causata solo da caso fortuito o vetustà. Una precisazione presente nell’articolo 1576 del codice civile.
Il motorino di una saracinesca, ad esempio, si può danneggiare per il frequente utilizzo. Le spese di riparazione, in questo caso, devono gravare sul locatario e non sul conduttore.
Una finestra lasciata a sbattere per il vento, invece, dovrà essere riparata dal locatario. Questa abitudine, infatti, rientra nella “cattiva gestione del bene”.
Conclusioni
Se hai degli infissi in legno o un “po’ vecchiotti” vieni a trovarci o contattaci per un consulto. Ti potremo illustrare le alternative più funzionali ed efficienti.
La sostituzione infissi in PVC, ad esempio, ti consente una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all’usura.